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Testamento di un cane: cosa prevede la legge italiana

Testamento di un cane

L’espressione “testamento di un cane” può sembrare curiosa o emotiva, ma dietro questa formula si nasconde una questione giuridica reale e sempre più sentita: come tutelare legalmente un cane alla morte del proprietario. In Italia, infatti, gli animali non possono essere eredi, ma esistono strumenti legali per garantirne il benessere anche dopo il decesso del loro compagno umano.

È possibile fare testamento a favore di un cane?

La risposta giuridica: no, ma…

Dal punto di vista del diritto italiano, un cane — come qualsiasi altro animale da compagnia — non può essere considerato erede. L'articolo 587 del Codice Civile stabilisce che l'eredità può essere devoluta esclusivamente a persone fisiche (cioè esseri umani) o a persone giuridiche (come fondazioni, associazioni, enti riconosciuti). Gli animali, pur essendo riconosciuti come "esseri senzienti", non sono soggetti giuridici e non possono acquisire diritti patrimoniali, come la proprietà di un bene o una somma di denaro.

Non è quindi possibile nominare un cane come erede diretto nel proprio testamento, né intestargli formalmente un immobile o un conto bancario.

Tuttavia, la sensibilità crescente verso il benessere animale ha portato il diritto a evolversi, offrendo strumenti alternativi per assicurare che l’animale venga accudito anche dopo la morte del proprietario. La volontà di garantire una continuità di cura e protezione al proprio cane può essere realizzata attraverso clausole testamentarie specifiche.

Ad esempio, il testatore può nominare una persona di fiducia come affidatario dell’animale, associando a questa nomina un lascito economico vincolato all’obbligo di accudirlo. In questo modo, anche se il cane non riceve l’eredità direttamente, si crea un meccanismo di tutela che lega il beneficio economico all’impegno verso l’animale.

Un’altra possibilità è quella di coinvolgere una associazione animalista, destinandole parte del patrimonio a condizione che si occupi del cane in modo responsabile e duraturo.

In sostanza, pur in assenza di una piena "capacità giuridica" del cane, l’ordinamento consente al proprietario di pianificare il suo futuro attraverso forme giuridiche flessibili e riconosciute, rispettose sia della volontà del testatore che del benessere dell’animale.

Strumenti legali per tutelare il cane nel testamento

Nomina di un affidatario

La modalità più semplice e diffusa per assicurare una vita serena al proprio cane dopo la morte del proprietario è la nomina di un affidatario. In sede testamentaria, il testatore può indicare una persona di fiducia — che può essere un familiare, un amico o anche un ente riconosciuto — incaricandola formalmente di prendersi cura del cane.

Nel testamento è consigliabile specificare dettagli operativi, come le abitudini del cane, il tipo di alimentazione, le esigenze sanitarie, e anche indicare se si lascia una somma di denaro a supporto delle spese future. Anche se questa nomina non è vincolante come un obbligo legale, essa acquista forza giuridica se viene accompagnata da un lascito vincolato.

Lasciare un lascito vincolato

Il lascito con onere è uno strumento previsto dal Codice Civile (articoli 647 e 648), che consente al testatore di lasciare un bene o una somma di denaro a un determinato soggetto, a condizione che questi si assuma l’impegno di provvedere alla cura del cane.
Se il beneficiario non rispetta l’onere, gli eredi legittimi o un controllore designato possono agire per revocare il beneficio. Questo meccanismo tutela concretamente l’animale, evitando abbandoni o trascuratezze.

Il legame tra beneficio patrimoniale e obbligo morale è ciò che garantisce l’efficacia del lascito.

Trust a favore del cane

Il trust è un istituto giuridico di origine anglosassone, oggi utilizzabile anche in Italia in base ai principi del diritto internazionale privato (Convenzione dell’Aia del 1985).

Nel contesto di un trust per animali, il proprietario può destinare una parte del suo patrimonio (immobili, denaro, titoli) a un trustee, ovvero un soggetto incaricato di gestire tali beni esclusivamente per il benessere del cane. Il trustee può essere affiancato da un guardiano (protector) che vigila sul rispetto delle volontà testamentarie.

Sebbene non pienamente regolato in Italia, il trust è uno strumento molto utile in situazioni complesse o quando si vogliono garantire cure a lungo termine.

Cosa scrivere nel testamento per tutelare il proprio cane

Se si desidera che il proprio cane sia protetto anche dopo la propria morte, è fondamentale che il testamento includa clausole specifiche e dettagliate. Questo consente di rendere giuridicamente chiara la volontà del testatore, evitando ambiguità o interpretazioni errate.

1. Identificazione dell’animale

Quando si desidera includere il proprio cane in un testamento, è essenziale identificarlo in modo univoco e dettagliato, per evitare qualsiasi ambiguità o controversia successiva. Questa attenzione è particolarmente importante nei casi in cui il testatore possieda più di un animale, oppure in contesti familiari complessi in cui potrebbero sorgere interpretazioni errate o rivendicazioni.

Nel testamento, è opportuno riportare con chiarezza:

  • Il nome abitualmente usato dal cane (anche se non ufficiale), utile a chi lo conosceva direttamente;
  • Il numero di microchip identificativo, che rappresenta l’elemento legale e univoco per riconoscere l’animale presso l’anagrafe canina nazionale;
  • L’eventuale razza, se riconosciuta, o in alternativa una descrizione fisica dettagliata, indicando taglia, colore del manto, segni particolari, data di nascita approssimativa e qualsiasi altro elemento utile a distinguerlo da altri animali simili.

Questa identificazione precisa è fondamentale non solo dal punto di vista affettivo, ma anche giuridico, poiché consente di collegare senza equivoci l’onere testamentario alla cura di un soggetto ben definito.

Inoltre, qualora il cane non sia registrato o sia privo di microchip, è consigliabile allegare al testamento una dichiarazione firmata o una fotografia che attesti chiaramente l’identità dell’animale.

Una corretta identificazione evita contenziosi, fraintendimenti e possibili abusi, e rende pienamente efficace la volontà del testatore.

Infine, nel caso si tratti di più animali, è utile redigere un elenco separato per ciascuno, specificando anche eventuali indicazioni personalizzate per la gestione futura di ogni singolo cane.

2. Nomina dell’affidatario

È fondamentale indicare una persona disponibile e affidabile, incaricata di prendersi cura del cane dopo il decesso del proprietario. È consigliabile verificare in vita la reale disponibilità dell’affidatario e indicarlo chiaramente nel testamento con nome, cognome e dati identificativi.

3. Lascito patrimoniale con vincolo

Il testamento dovrebbe includere un lascito economico o patrimoniale (es. somma di denaro, rendita, immobile), vincolato alla cura del cane. Si tratta di un lascito con onere, regolato dalla legge, che obbliga il beneficiario a prendersi cura dell’animale.

4. Eventuali obblighi aggiuntivi

È possibile inserire clausole aggiuntive, come:

  • Obbligo di comunicare periodicamente lo stato di salute del cane;
  • Divieto di cessione a terzi o di abbandono;
  • Indicazione di un secondo affidatario di riserva, in caso di rinuncia del primo.

5. Forma del testamento

Si può redigere un testamento olografo (scritto a mano, datato e firmato), ma per maggiore sicurezza è fortemente consigliato rivolgersi a un notaio per redigere un testamento pubblico o segreto, soprattutto quando vi sono lasciti vincolati o clausole particolari.

Un testamento chiaro e ben strutturato è l’unico modo per garantire legalmente un futuro sicuro e dignitoso al proprio cane.

Coinvolgere associazioni e rifugi

Nel caso in cui non vi sia una persona di fiducia disposta ad accogliere il cane dopo la morte del proprietario, è possibile valutare un’alternativa altrettanto valida e tutelante: affidare l’animale a un’associazione animalista, un ente di protezione animali o un canile-rifugio affidabile.

Queste realtà, presenti su tutto il territorio nazionale, possono garantire accoglienza, assistenza e tutela dell’animale, purché la scelta sia fatta con attenzione, scegliendo strutture riconosciute e serie, dotate di personale competente e regolamenti trasparenti.

Lascito economico per la gestione del cane

Nel testamento, è possibile destinare un contributo economico vincolato all’ente prescelto, con la specifica finalità di curare e mantenere il proprio cane. Questo lascito può coprire le spese di alimentazione, cure veterinarie, pensionamento o — nei casi più fortunati — una nuova adozione responsabile.

È buona prassi indicare nel testamento:

  • Il nome dell’associazione o rifugio, con dati anagrafici e sede legale;
  • Il nome e microchip del cane;
  • L’importo o bene patrimoniale lasciato a titolo vincolato;
  • L’obbligo di destinazione delle risorse alla cura dell’animale, eventualmente con un referente esterno (es. notaio o avvocato) incaricato di verificare l’adempimento.

Programmi di adozione post-mortem

In assenza di familiari o amici disposti ad accogliere il proprio cane dopo la propria morte, una valida alternativa è quella di affidare l’animale a un’associazione riconosciuta o a un ente di tutela degli animali. Alcune organizzazioni offrono programmi strutturati di adozione post-mortem, pensati per garantire una nuova vita dignitosa e sicura all’animale anche in caso di decesso del proprietario.

Come funziona

Questi programmi prevedono un accordo preventivo tra il proprietario e l’ente, che si impegna, alla morte del testatore, a:

  • Accogliere il cane nella propria struttura o in un ambiente protetto temporaneo;
  • Valutare e selezionare una nuova famiglia affidabile, compatibile con l’indole e le esigenze dell’animale;
  • Monitorare nei primi mesi l’inserimento del cane nel nuovo contesto.

In cambio, l’associazione può richiedere:

  • Un lascito testamentario minimo (in denaro o beni);
  • Una donazione programmata, anche in vita, per contribuire alle spese di mantenimento e inserimento.

Questi programmi sono particolarmente indicati per cani giovani o abituati alla vita domestica, che possono trovare più facilmente una nuova casa, evitando il trauma dell’abbandono in canile.

Clausola testamentaria vincolante

Per rendere giuridicamente efficace questa scelta, è consigliabile inserire nel testamento una clausola specifica, che indichi:

  • Il nome e i dati dell’associazione;
  • Il contributo economico destinato a essa;
  • L’onere di garantire l’affido o la collocazione adeguata dell’animale.

Affidare il proprio cane a un ente fidato, con il supporto di un lascito e di una disposizione testamentaria, è un atto di grande amore e responsabilità, che tutela il benessere dell’animale anche dopo la nostra scomparsa.

Conclusioni

Anche se il testamento di un cane non ha valore legale in senso stretto, il proprietario può usare strumenti giuridici validi per assicurare al proprio amico a quattro zampe una vita dignitosa anche dopo la sua scomparsa.

Pianificare la tutela del proprio cane nel testamento è un atto d’amore e di responsabilità.


Pubblicato in Decesso